venerdì 29 aprile 2011

ORDINANZA TAR SULLE APERTURE FESTIVE

Pubblico un’estratto dell’ordinanza del 27/04/2011 del TAR di Brescia riguardante il ricorso presentato da Nuovo Supershopping Srl di Isso contro il Comune di Antegnate e le sue autorizzazioni all’apertura festiva del centro commerciale.
 Scrive il Tribunale:
Premesso che la vicenda in esame prende le mosse dal fatto che, nonostante la diffida intimata dalla Nuovo Supershopping s.r.l. in data 11 febbraio 2011, il Comune di Antegnate ha emanato un’ordinanza (11 marzo 2011 n. 8/11) nella quale, pur dando espressamente atto della sentenza di questo Tribunale n. 248 del 2011 avverso cui pende ricorso in appello, autorizzava l’apertura nelle domeniche 13-20-27 marzo, 10-17 aprile, 8-15-22-29 maggio 2011,
Considerato:
- che, analogamente a quanto già affermato nella sentenza n. 248/2011, da cui il Collegio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi, la ricorrente deve ritenersi legittimata all’impugnazione
- che il Collegio non ritiene né rilevante, né tantomeno determinante, la mancata impugnazione della deliberazione n. 88/2009, con cui, nel novembre 2009, la Giunta Comunale. ha stabilito di autorizzare in via diretta, immediata e senza limiti di tempo, l’apertura domenicale e festiva su tutto il territorio comunale, in attesa della conclusione del procedimento di costituzione del Distretto del Commercio che interessa il Comune stesso.
- che la sentenza della Corte costituzionale n. 288 dell’8 ottobre 2010 ha ricondotto la regolamentazione delle aperture domenicali e festive all’ambito della disciplina del commercio, rimessa alla competenza legislativa regionale che, nel caso di specie, è stata esercitata prevedendo specifiche restrizioni alle aperture domenicali e festive dei negozi con superficie di vendita superiore a 250 mq, la cui introduzione è stata ritenuta rispettosa dei limiti costituzionali;
- che il provvedimento esaminato viola i precetti dettati dalla Regione Lombardia in ordine alla regolamentazione delle aperture domenicali e festive concesse sul territorio comunale, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 103 della L.R. 6/2010, che ha sostituito l’art. 5 bis dell’abrogata L.R. 22/00,
- che, attraverso la sua adozione è stato esercitato un potere, quello di garantire le aperture domenicali per tutte le domeniche di marzo, aprile e maggio, che non trova riscontro né nella L.R. 6/10, né nel d. lgs. 267/00 richiamati nel provvedimento stesso. Ciò anche in ragione delle particolari condizioni cui l’art. 54 subordina l’intervento del Sindaco nella regolamentazione degli orari di esercizi pubblici e negozi - la cui necessità è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 aprile 2011 n. 115 -, che non risultano ricorrere nel caso di specie;
- che, in un’ottica di comparazione dei contrapposti interessi, non può trascurarsi che la possibilità delle aperture domenicali indiscriminate sia stata revocata in dubbio sin dalla proposizione del precedente ricorso sub R.G. 915/2009, con la conseguenza che deve ritenersi affievolita quella legittima aspettativa circa il suo riconoscimento che il Comune ha posto a base del proprio provvedimento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus boni iuris e che risponda ad un obiettivo di equo bilanciamento delle opposte esigenze disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato per il periodo di vigenza della stesso successivo alla pubblicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie la domanda incidentale nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 novembre 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/04/2011

L'ordinanza completa è al link:
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100413/Provvedimenti/201100416_05.XML

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