venerdì 29 aprile 2011

ORDINANZA TAR SULLE APERTURE FESTIVE

Pubblico un’estratto dell’ordinanza del 27/04/2011 del TAR di Brescia riguardante il ricorso presentato da Nuovo Supershopping Srl di Isso contro il Comune di Antegnate e le sue autorizzazioni all’apertura festiva del centro commerciale.
 Scrive il Tribunale:
Premesso che la vicenda in esame prende le mosse dal fatto che, nonostante la diffida intimata dalla Nuovo Supershopping s.r.l. in data 11 febbraio 2011, il Comune di Antegnate ha emanato un’ordinanza (11 marzo 2011 n. 8/11) nella quale, pur dando espressamente atto della sentenza di questo Tribunale n. 248 del 2011 avverso cui pende ricorso in appello, autorizzava l’apertura nelle domeniche 13-20-27 marzo, 10-17 aprile, 8-15-22-29 maggio 2011,
Considerato:
- che, analogamente a quanto già affermato nella sentenza n. 248/2011, da cui il Collegio non ravvisa ragione alcuna di discostarsi, la ricorrente deve ritenersi legittimata all’impugnazione
- che il Collegio non ritiene né rilevante, né tantomeno determinante, la mancata impugnazione della deliberazione n. 88/2009, con cui, nel novembre 2009, la Giunta Comunale. ha stabilito di autorizzare in via diretta, immediata e senza limiti di tempo, l’apertura domenicale e festiva su tutto il territorio comunale, in attesa della conclusione del procedimento di costituzione del Distretto del Commercio che interessa il Comune stesso.
- che la sentenza della Corte costituzionale n. 288 dell’8 ottobre 2010 ha ricondotto la regolamentazione delle aperture domenicali e festive all’ambito della disciplina del commercio, rimessa alla competenza legislativa regionale che, nel caso di specie, è stata esercitata prevedendo specifiche restrizioni alle aperture domenicali e festive dei negozi con superficie di vendita superiore a 250 mq, la cui introduzione è stata ritenuta rispettosa dei limiti costituzionali;
- che il provvedimento esaminato viola i precetti dettati dalla Regione Lombardia in ordine alla regolamentazione delle aperture domenicali e festive concesse sul territorio comunale, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 103 della L.R. 6/2010, che ha sostituito l’art. 5 bis dell’abrogata L.R. 22/00,
- che, attraverso la sua adozione è stato esercitato un potere, quello di garantire le aperture domenicali per tutte le domeniche di marzo, aprile e maggio, che non trova riscontro né nella L.R. 6/10, né nel d. lgs. 267/00 richiamati nel provvedimento stesso. Ciò anche in ragione delle particolari condizioni cui l’art. 54 subordina l’intervento del Sindaco nella regolamentazione degli orari di esercizi pubblici e negozi - la cui necessità è stata recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 aprile 2011 n. 115 -, che non risultano ricorrere nel caso di specie;
- che, in un’ottica di comparazione dei contrapposti interessi, non può trascurarsi che la possibilità delle aperture domenicali indiscriminate sia stata revocata in dubbio sin dalla proposizione del precedente ricorso sub R.G. 915/2009, con la conseguenza che deve ritenersi affievolita quella legittima aspettativa circa il suo riconoscimento che il Comune ha posto a base del proprio provvedimento.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus boni iuris e che risponda ad un obiettivo di equo bilanciamento delle opposte esigenze disporre la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato per il periodo di vigenza della stesso successivo alla pubblicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie la domanda incidentale nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
a) sospende l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 novembre 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/04/2011

L'ordinanza completa è al link:
www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2011/201100413/Provvedimenti/201100416_05.XML

sabato 16 aprile 2011

APERTURE DOMENICALI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI: LA FESTA NON SI VENDE

Alzare le saracinesche la domenica ha ridisegnato in modo latente e profondo lo stile di vita di molti, che, nell’arco degli ultimi dieci anni, hanno progressivamente sostituito ai  luoghi tradizionali del tempo libero, come piazze e giardini, le seriali corsie di un ipermercato.
E’ forse l’appendice più malata di quella che Pasolini aveva già definito, circa un cinquantennio fa, come ‘mutazione antropologica’, in altre parole un assottigliamento sempre più drammatico della mente umana all’unica e omologata dimensione del consumatore.
Al riguardo si è tenuto da poco un incontro voluto da FILCAMS, sindacato di categoria della CGIL, con il provocatorio titolo “La festa non si vende”.

domenica 3 aprile 2011

È nata l’Associazione Commercianti ed Esercenti Antegnate (marzo 2011)

I commercianti di Antegnate hanno costituito un'Associazione rappresentativa degli esercenti le attività commerciali, artigianali, di servizio e professionali, che oltre a tutelare i legittimi interessi degli associati con iniziative per la promozione e l’incremento del commercio di vicinato vuol favorire le relazioni umane tra operatori, clienti, abitanti e tra tutte le persone che usufruiscono dei servizi offerti nel territorio comunale.
L’Associazione ritiene che il commercio di vicinato costituisca un servizio indispensabile e apprezzato dai cittadini e che la presenza di negozi rappresenti anche un presidio fondamentale per un efficace contrasto al degrado urbano, ribadendo anche l’indiscusso valore sociale e il contributo alla vivibilità dei paesi che danno le attività dei servizi e il commercio di vicinato.
L’Associazione vuole essere quindi un interlocutore principale dell’Amministrazione Comunale nella realizzazione di scelte e programmi previsti per la tutela e la rivitalizzazione del piccolo commercio del paese e vuole dare il proprio contributo per fare emergere e promuovere accordi e soluzioni condivise e di reciproco interesse tra il pubblico e il privato.
Per questo conta su un’Amministrazione che la coinvolga nelle decisioni riguardanti il commercio locale.
P.S. Una prima problematica da affrontare sono le continue aperture domenicali del centro commerciale presente in paese.

RIFLESSIONI SUL LAVORO DOMENICALE del Dott. Santini

Rispecchiano le mie convinzioni etiche sullo stesso argomento
Il tema del lavoro domenicale è un tema di frontiera che modifica in maniera molto consistente le dimensioni a cui eravamo (e dobbiamo rimanere) abituati e cioè l’esistenza di un tempo per il lavoro e di un tempo per il riposo e per le relazioni umane e sociali.
Il lavoro domenicale, dato dalle aperture festive, che da eccezione diventa regola, non va accettato come un fenomeno ineluttabile.
Ha origini e motivazioni non del tutto convincenti e si capisce che sono forzate dalla Grande Distribuzione per moltiplicare le occasioni di consumo piuttosto che a vera necessità di servizio.
Ha seguito più il criterio di soddisfare l'esigenza di consumare piuttosto che rispondere ad esigenze di servizio.
E' venuta meno una delle motivazioni storiche e condivise nella comunità che legittimavano il lavoro domenicale, l'esigenza di servizio e ha preso piede una tendenza legata alla opportunità di poter acquistare, senza che questo fatto avesse una motivazione di necessità.
Sono aperti, ormai, quasi tutte le domeniche i centri commerciali nelle città grandi e piccole, ma è meno frequente rispetto ad un tempo il servizio sanitario, non sono aperti gli uffici pubblici, le banche, ecc
Per questo motivo si ritiene di chiedere l’impegno ai sindacati, alle amministrazioni, ai politici per contrastarne l'estensione e per riportarlo a indici più ragionevoli.
Ce lo indicano ragioni di natura economica come già detto, ma prima ancora e con maggiore intensità ragioni di natura culturale e sociale fondate su una visione della convivenza umana contrassegnata dal valore della persona e delle sue esigenze sul piano umano, sociale, spirituale, del rapporto tra persone e comunità, a partire dalla prima aggregazione naturale che è la famiglia e all'esigenza di contrassegnare la vita della comunità sul piano dei rapporti solidali tra le persone e i gruppi sociali.
Per questi motivi, dunque, va tenuto sempre al centro dell'azione sociale un principio di equilibrio e di conciliazione, che pur nella odierna turbolenza, confermi principi, valori, parametri, che diano prospettive e speranze per una piena ed effettiva promozione della persona umana in tutti i contesti e nelle diverse situazioni.