Con sentenza n. 766/2015
depositata l’1 luglio scorso il TAR Veneto ha rigettato il ricorso presentato
da Federdistribuzione avverso il Regolamento della Regione Veneto n. 1 del
21.6.2013 recante “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, condannando
la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 4.000.
Federdistribuzione aveva
richiesto l’annullamento di detto Regolamento regionale, sollevando 7 profili
di illegittimità o violazione di legge.
Dette
censure sono state tutte ritenute infondate e quindi respinte.
Federdistribuzione, rappresentata in giudizio dagli avv. Angela Turi, Pier
Vettor Grimani e Giorgio Roderi, sosteneva tra l’altro che nel regolamento
impugnato “sarebbero presenti disposizioni suscettibili di incidere sulla
libertà economica, disciplina quest’ultima che rientrerebbe nella competenza
esclusiva dello Stato”.
In particolare veniva rilevato
che “la nuova disciplina regolamentare sottopone all’emanazione di
un’autorizzazione espressa l’apertura di grandi e medie strutture di vendita
superiore a 1.500 mq.” e si sosteneva che “la previsione di un regime giuridico
differenziato costituirebbe un’alterazione del confronto concorrenziale idoneo
a contrastare, tra l’altro, con il principio di uguaglianza e di libertà di
iniziativa economica privata”.
Il TAR Veneto evidenzia che
con l’art. 2 della L.R. n. 50/2012 la Regione Veneto “ha inteso dare
attuazione alla potestà legislativa in materia di commercio in applicazione dei
principi contenuti nella legislazione statale di riferimento” e a tale
scopo prevede che “il principio di libertà di esercizio dell’attività
commerciale può essere superato dalla previsione di un controllo pubblico
preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale previsti
dalla normativa europea”.
La sentenza del TAR Veneto
prosegue affermando che “la legittimità di una tale impostazione trova conferma
in alcune pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. 320/2004 e Corte
Cost. 407/2002) nella parte in cui hanno previsto di garantire un bilanciamento
tra competenze statali e regionali”.
A proposito poi del regime
giuridico differenziato in relazione alla superficie di vendita la sentenza del
TAR Veneto afferma (vedi punto 4.1) che “un regime differenziato tra le
varie strutture di vendita non può, di per sé, costituire un sintomo
dell’alterazione del confronto concorrenziale e, ciò, considerando come la
necessità di un’autorizzazione non pregiudica la possibilità che un qualunque
soggetto possa risultare destinatario dello stesso titolo abilitativo”.
Di
grande interesse è poi l’affermazione contenuta nella sentenza
del TAR Veneto che non costituisce illegittimità costituzionale l’aver previsto
nell’art.1 del Regolamento regionale che
le strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici siano
subordinate al pagamento di un onere aggiuntivo in quanto “detta
disposizione, infatti, più che risultare astrattamente pregiudizievole, appare
la conseguenza di una scelta del Legislatore regionale, assunta sulla base di una valutazione di merito, diretta a favorire
l’installazione di strutture di vendita nell’ambito dei centri storici e urbani”.
Si rileva infine l’importanza
dell’affermazione contenuta in questa sentenza che “se è vero che a seguito
della direttiva Bolkestein l’iniziativa economica non possa, di regola, essere
assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, costituisce dato altrettanto
incontestato la necessità di distinguere fra atti di programmazione economica –
che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni
all’insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura
non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi di
interesse generale” ( quali la protezione dell’ambiente, la razionale gestione
del territorio e la tutela del consumatore).
(onorio zappi)
Per scaricare il testo della sentenza del TAR Veneto: