giovedì 27 agosto 2015

IL TAR VENETO RIGETTA IL RICORSO DI FEDERDISTRIBUZIONE



Con sentenza n. 766/2015 depositata l’1 luglio scorso il TAR Veneto ha rigettato il ricorso presentato da Federdistribuzione avverso il Regolamento della Regione Veneto n. 1 del 21.6.2013 recante “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 4.000.
Federdistribuzione aveva richiesto l’annullamento di detto Regolamento regionale, sollevando 7 profili di illegittimità o violazione di legge

Dette censure sono state tutte ritenute infondate e quindi respinte. Federdistribuzione, rappresentata in giudizio dagli avv. Angela Turi, Pier Vettor Grimani e Giorgio Roderi, sosteneva tra l’altro che nel regolamento impugnato “sarebbero presenti disposizioni suscettibili di incidere sulla libertà economica, disciplina quest’ultima che rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato”.
In particolare veniva rilevato che “la nuova disciplina regolamentare sottopone all’emanazione di un’autorizzazione espressa l’apertura di grandi e medie strutture di vendita superiore a 1.500 mq.” e si sosteneva che “la previsione di un regime giuridico differenziato costituirebbe un’alterazione del confronto concorrenziale idoneo a contrastare, tra l’altro, con il principio di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata”.

Il TAR Veneto evidenzia che con l’art. 2 della L.R. n. 50/2012 la Regione Veneto “ha inteso dare attuazione alla potestà legislativa in materia di commercio in applicazione dei principi contenuti nella legislazione statale di riferimento” e a tale scopo prevede che “il principio di libertà di esercizio dell’attività commerciale può essere superato dalla previsione di un controllo pubblico preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale previsti dalla normativa europea”.
La sentenza del TAR Veneto prosegue affermando che “la legittimità di una tale impostazione trova conferma in alcune pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. 320/2004 e Corte Cost. 407/2002) nella parte in cui hanno previsto di garantire un bilanciamento tra competenze statali e regionali”.
A proposito poi del regime giuridico differenziato in relazione alla superficie di vendita la sentenza del TAR Veneto afferma (vedi punto 4.1) che “un regime differenziato tra le varie strutture di vendita non può, di per sé, costituire un sintomo dell’alterazione del confronto concorrenziale e, ciò, considerando come la necessità di un’autorizzazione non pregiudica la possibilità che un qualunque soggetto possa risultare destinatario dello stesso titolo abilitativo”.
Di grande interesse è poi l’affermazione contenuta nella sentenza del TAR Veneto che non costituisce illegittimità costituzionale l’aver previsto nell’art.1 del Regolamento regionale che le strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici siano subordinate al pagamento di un onere aggiuntivo in quanto “detta disposizione, infatti, più che risultare astrattamente pregiudizievole, appare la conseguenza di una scelta del Legislatore regionale, assunta sulla base di una valutazione di merito, diretta a favorire l’installazione di strutture di vendita nell’ambito dei centri storici e urbani”.

Si rileva infine l’importanza dell’affermazione contenuta in questa sentenza che “se è vero che a seguito della direttiva Bolkestein l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, costituisce dato altrettanto incontestato la necessità di distinguere fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all’insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi di interesse generale” ( quali la protezione dell’ambiente, la razionale gestione del territorio e la tutela del consumatore).
(onorio zappi)

Per scaricare il testo della sentenza del TAR Veneto:

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