lunedì 28 marzo 2016

FRIULI VENEZIA GIULIA: NUOVA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO, SONO 10 LE GIORNATE DI CHIUSURA OBBLIGATORIA



Marzo 2016

Per il vice presidente della Regione Bolzonello si tratta di «una legge che contiene una serie di misure in grado di dare risposte importanti al settore del commercio, del turismo e dei servizi». Per la leghista Barbara Zilli è invece «una norma debole e di facciata»

Nodo cruciale della legge le aperture nei festivi.
Si è raggiunta una quota di “intoccabili”: 1 gennaio, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, Natale e Santo Stefano.
«Avevamo promesso di individuare una decina di giornate per dare un segnale chiaro: non è possibile avere una deregulation come quella attualmente vigente» ha affermato Bolzonello. «Vogliamo agire da stimolo nei confronti del Governo su questo tema, affrontato più volte ma mai risolto.

È necessario legiferare prima possibile: noi l'abbiamo fatto, ci aspettiamo l'impugnativa ma resisteremo fino in fondo e vedremo il risultato finale».
Ma la legge non si limita ad affrontare la problematica delle chiusure. «Abbiamo lavorato in commissione e in aula senza preclusione verso nessuna proposta, accettando i contributi delle diverse parti e mettendo in moto un dibattito propedeutico al cambiamento complessivo della normativa di settore» ha affermato il vicepresidente. 


ZILLI (LEGA NORD), «POCO CORAGGIO». «Sembrava dovesse essere una norma di rottura sulle aperture domenicali, invece si è rivelata la norma debole e di facciata che avevamo denunciato fin dall'inizio, per questo il voto della Lega è stato contrario».

Il vero nodo della norma, cioè le aperture domenicali, alla fine non è stato affrontato - dice la Zilli -. «Questo doveva essere il tema dirompente, ma la scelta della maggioranza di ritirare i propri emendamenti sulle domeniche, e comunque di votare contro quelli proposti dalle opposizioni, ha dimostrato quello che avevamo detto fin dall'inizio e cioè che la volontà di battagliare contro le aperture selvagge in realtà non c'era e che rimbalzare il problema all'Aula, utilizzando il Consiglio come paravento, in realtà si è rivelata una mera manovra di facciata. 

Se è vero quanto affermato in passato dall'assessore Bolzonello sulle penalizzazioni che scontano oggi i lavoratori e il piccolo commercio - aggiunge la leghista -, lui e la maggioranza avrebbero dovuto avere più coraggio e proporre una norma davvero dirompente, con l'entrata in vigore immediata e non ad ottobre, lasciando così adito a possibili ricorsi ed impugnative statali che, sappiamo, avverranno di certo

La verità è che la competenza su questo tema è statale, quindi lo strumento migliore da utilizzare è quello di fare pressioni a Roma per la modifica della normativa nazionale visto che nei cassetti del Senato ci sono almeno due proposte di legge sul tema.
Dovrebbe essere una passeggiata - è la chiosa della Zilli - considerando che la presidente è il numero due del Pd».

Fonte: UDINE TODAY

UN CLIENTE



Un portale E-Commerce può dirmi cosa hanno comprato altre persone interessate al mio stesso acquisto, può farmi sapere cosa ne pensano gli altri del prodotto che desidero acquistare, può perfino conoscere le mie abitudini d’acquisto.

Ciò che non può fare è dialogare con me fino a comprendere i miei gusti, non può farmi domande e indirizzarmi sul prodotto più in linea con i miei gusti.

Non può trarre indizi dalla mia comunicazione non verbale. 

Finché esisteranno persone brave ad ascoltare, a consigliare e a vendere, esisteranno i negozi fisici. 


giovedì 27 agosto 2015

IL TAR VENETO RIGETTA IL RICORSO DI FEDERDISTRIBUZIONE



Con sentenza n. 766/2015 depositata l’1 luglio scorso il TAR Veneto ha rigettato il ricorso presentato da Federdistribuzione avverso il Regolamento della Regione Veneto n. 1 del 21.6.2013 recante “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale”, condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite determinate in euro 4.000.
Federdistribuzione aveva richiesto l’annullamento di detto Regolamento regionale, sollevando 7 profili di illegittimità o violazione di legge

Dette censure sono state tutte ritenute infondate e quindi respinte. Federdistribuzione, rappresentata in giudizio dagli avv. Angela Turi, Pier Vettor Grimani e Giorgio Roderi, sosteneva tra l’altro che nel regolamento impugnato “sarebbero presenti disposizioni suscettibili di incidere sulla libertà economica, disciplina quest’ultima che rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato”.
In particolare veniva rilevato che “la nuova disciplina regolamentare sottopone all’emanazione di un’autorizzazione espressa l’apertura di grandi e medie strutture di vendita superiore a 1.500 mq.” e si sosteneva che “la previsione di un regime giuridico differenziato costituirebbe un’alterazione del confronto concorrenziale idoneo a contrastare, tra l’altro, con il principio di uguaglianza e di libertà di iniziativa economica privata”.

Il TAR Veneto evidenzia che con l’art. 2 della L.R. n. 50/2012 la Regione Veneto “ha inteso dare attuazione alla potestà legislativa in materia di commercio in applicazione dei principi contenuti nella legislazione statale di riferimento” e a tale scopo prevede che “il principio di libertà di esercizio dell’attività commerciale può essere superato dalla previsione di un controllo pubblico preventivo o successivo, a tutela dei motivi imperativi di interesse generale previsti dalla normativa europea”.
La sentenza del TAR Veneto prosegue affermando che “la legittimità di una tale impostazione trova conferma in alcune pronunce della Corte costituzionale (Corte cost. 320/2004 e Corte Cost. 407/2002) nella parte in cui hanno previsto di garantire un bilanciamento tra competenze statali e regionali”.
A proposito poi del regime giuridico differenziato in relazione alla superficie di vendita la sentenza del TAR Veneto afferma (vedi punto 4.1) che “un regime differenziato tra le varie strutture di vendita non può, di per sé, costituire un sintomo dell’alterazione del confronto concorrenziale e, ciò, considerando come la necessità di un’autorizzazione non pregiudica la possibilità che un qualunque soggetto possa risultare destinatario dello stesso titolo abilitativo”.
Di grande interesse è poi l’affermazione contenuta nella sentenza del TAR Veneto che non costituisce illegittimità costituzionale l’aver previsto nell’art.1 del Regolamento regionale che le strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici siano subordinate al pagamento di un onere aggiuntivo in quanto “detta disposizione, infatti, più che risultare astrattamente pregiudizievole, appare la conseguenza di una scelta del Legislatore regionale, assunta sulla base di una valutazione di merito, diretta a favorire l’installazione di strutture di vendita nell’ambito dei centri storici e urbani”.

Si rileva infine l’importanza dell’affermazione contenuta in questa sentenza che “se è vero che a seguito della direttiva Bolkestein l’iniziativa economica non possa, di regola, essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni, costituisce dato altrettanto incontestato la necessità di distinguere fra atti di programmazione economica – che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni all’insediamento di nuove attività – e atti di programmazione aventi natura non economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi di interesse generale” ( quali la protezione dell’ambiente, la razionale gestione del territorio e la tutela del consumatore).
(onorio zappi)

Per scaricare il testo della sentenza del TAR Veneto: